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Premessa
La
Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo,
Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992,
Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente
adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 e nell'intento di continuare la
costruzione iniziata con essa,
Allo scopo di instaurare una nuova ed equa partnership globale, attraverso la
creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli Stati, i settori chiave della
società ed i popoli,
Operando in direzione di accordi internazionali che rispettino gli interessi di
tutti e tutelino l'integrità del sistema globale dell'ambiente e dello
sviluppo,
Riconoscendo la natura integrale ed interdipendente della Terra, la nostra casa,
Proclama
Principio 1
Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo
sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la
natura.
Principio 2
Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto
internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie
risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere
di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro
controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre
i limiti della giurisdizione nazionale.
Principio 3
Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente
le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e
future.
Principio
4
Al
fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà
parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata
separatamente da questo.
Principio 5
Tutti gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare
la povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine
di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni
della maggioranza delle popolazioni del mondo.
Principio 6
Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche dei
paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più vulnerabili sotto il
profilo ambientale. Le azioni internazionali in materia di ambiente e di
sviluppo dovranno anche prendere in considerazione gli interessi e le esigenze
di tutti i paesi.
Principio 7
Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare,
tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In
considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli
Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati
riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale
dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano
sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono.
Principio 8
Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita
migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di
produzione e consumo non sostenibili e promuovere politiche demografiche
adeguate.
Principio 9
Gli Stati dovranno cooperare al fine di rafforzare le capacità istituzionali
endogene per lo sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica
mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la
preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie,
comprese le tecnologie nuove e innovative.
Principio 10
Il modo migliore di trattare le questioni ambientali e' quello di assicurare la
partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello
nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni
concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le
informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed
avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati
faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del
pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un
accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi
di ricorso e di indennizzo.
Principio 11
Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale. Gli
standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente
dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano.
Gli standard applicati da alcuni paesi possono essere inadeguati per altri
paesi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e imporre loro un costo
economico e sociale ingiustificato.
Principio 12
Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale
aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo
sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta pi efficace ai problemi
del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale a fini ecologici non
dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o
una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni
azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici
transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un
consenso internazionale.
Principio 13
Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità e
risarcimento per i danni causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e
per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido e piu'
determinato, allo sviluppo progressivo del diritto internazionale in materia di
responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno ambientale
causato da attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro
controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione.
Principio 14
Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la
ricollocazione o il trasferimento in altri Stati di tutte le attività e
sostanze che provocano un grave degrado ambientale o si dimostrano nocive per la
salute umana.
Principio 15
Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le
loro capacità, il metodo precauzionale. In caso di rischio di danno grave o
irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da
pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in
rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.
Principio 16
Le autorita' nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l'"internalizzazione"
dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando
che, in linea di principio, e' l'inquinatore a dover sostenere il costo
dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza
alterare il commercio e le finanze internazionali.
Principio 17
La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sara' effettuata
nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi
rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale
competente.
Principio 18
Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni catastrofe
naturale o ogni altra situazione di emergenza che sia suscettibile di produrre
effetti nocivi imprevisti sull'ambiente di tali Stati. La comunità
internazionale compirà ogni sforzo per aiutare gli Stati così colpiti.
Principio 19
Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente
coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività
che possono avere effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed
avvieranno fin dall'inizio con tali Stati consultazioni in buona fede.
Principio 20
Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La
loro piena partecipazione e' quindi essenziale per la realizzazione di uno
sviluppo sostenibile.
Principio 21
La creativita', gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono
essere mobilitati per creare una partnership globale idonea a garantire uno
sviluppo sostenibile ead assicurare a ciascuno un futuro migliore.
Principio 22
Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un
ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro
conoscenze e pratiche tradizionali. Gli Stati dovranno riconoscere la loro
identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare ad esse tutto il
sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla
realizzazione di uno sviluppo sostenibile.
Principio 23
L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione
ed occupazione saranno protetti.
Principio 24
La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo
sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla
protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e coopereranno al suo
progressivo sviluppo secondo necessità.
Principio 25
La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e
indivisibili.
Principio 26
Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico e con
mezzi adeguati in conformita' alla Carta delle Nazioni Unite.
Principio 27
Gli Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno spirito di
partnership all'applicazione dei principi consacrati nella presente
Dichiarazione ed alla progressiva elaborazione del diritto internazionale in
materia di sviluppo sostenibile.